Regolamento›§ 5
Art. 318
In vigore dal 3 ago 1928
Prima di deliberare la dispensa, il provveditore o il podestà deve comunicare al maestro interessato le ragioni sulle quali il proposto provvedimento è fondato, prefiggendogli un congruo termine per presentare le sue deduzioni.
L'osservanza di tale disposizione deve risultare dalla deliberazione di dispensa, nella quale saranno anche trascritte le eventuali deduzioni del maestro.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-318