Regolamento›§ 5
Art. 316
In vigore dal 3 ago 1928
La notificazione del licenziamento è fatta nei quindici giorni successivi alla data della deliberazione relativa e si esegue da un ufficiale giudiziario o dal messo comunale addetto all'ufficio di conciliazione, mediante consegna di una copia integrale della deliberazione al maestro, o, in sua assenza, ad altra persona familiare capace di ricevere l'atto.
L'originale dell'atto di notificazione è rimesso dall'ufficiale giudiziario o dal messo comunale al provveditore o al podestà, secondo che trattisi di maestri dipendenti dall'Amministrazione scolastica o dal Comune. Il podestà a sua volta trasmette al provveditore copia della deliberazione di licenziamento con l'attestazione della avvenuta notifica.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-316