RegolamentoCapo II

Art. 309

In vigore dal 3 ago 1928
Ai concorsi interni, banditi in ciascuna regione dal Provveditorato o da Comuni autonomi ai sensi dell', comma 2°, del testo unico sono ammessi i maestri che insegnino in scuole non classificate comprese nel territorio della regione, purchè abbiano complessivamente prestato nell'ultimo settennio non meno di cinque anni di servizio nelle scuole provvisorie, di cui al R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410, ed in quelle non classificate, di cui al R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667, ed abbiano riportato per gli ultimi cinque anni la qualifica di buono.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-309

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