Regolamento›Capo II
Art. 303
In vigore dal 3 ago 1928
Il maestro, che abbia precedente servizio di titolare e che per concorso o per trasferimento faccia passaggio dal ruolo regionale o comunale in altro ruolo regionale, vi è iscritto nel grado e nella classe che gli competono secondo la tabella dei minimi legali (allegato F al testo unico), ed è collocato dopo gli insegnanti di pari anzianità, con l'obbligo di ultimare il periodo di prova qualora non l'abbia precedentemente compiuto. Se il passaggio avvenga dal ruolo regionale o comunale ad altro comunale, il maestro è iscritto in ruolo con le stesse norme e con diritto allo stipendio stabilito nella tabella comunale per la classe cui viene assegnato.
Qualora il passaggio abbia luogo per concorso e questo sia stato bandito per posti d'insegnante in soprannumero, il maestro, finché non consegua la nomina a titolare, è iscritto secondo l'ordine della graduatoria nel ruolo dei maestri in soprannumero ed ha diritto allo stipendio a questi assegnato, con in più la differenza fra tale stipendio e quello che gli sarebbe spettato in relazione al servizio complessivamente prestato. All'atto della nomina a titolare è iscritto in ruolo con le norme stabilite dal primo comma.
Il maestro, che abbia precedente servizio di supplenza o provvisorio e che ottenga la nomina in seguito a concorso per posti di titolare, è iscritto in ruolo col grado di straordinario, secondo l'ordine della graduatoria, ed ha diritto allo stipendio assegnato al grado con in più la differenza tra tale stipendio e quello che gli sarebbe spettato, a norma dell' del testo unico, in relazione al servizio complessivamente prestato. Compiuto il periodo di prova, all'atto del passaggio ad ordinario, viene collocato in ruolo con le norme stabilite dal primo comma. Quando ottenga la nomina in seguito a concorso per posti di insegnante in soprannumero, ha diritto al trattamento di cui al secondo comma.
Storico versioni
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