Regolamento›Capo II
Art. 293
In vigore dal 3 ago 1928
Entro venti giorni dalla pubblicazione all'albo della graduatoria i concorrenti possono far presenti al provveditore, motivandoli, i loro desideri circa l'assegnazione della sede, agli effetti indicati dalla legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-293