Regolamento›Capo II
Art. 291
In vigore dal 3 ago 1928
Una copia della graduatoria e dei verbali è depositata per quindici giorni nell'Ufficio scolastico o nella segreteria del Comune, secondo i casi. Del deposito è dato avviso mediante affissione nell'albo.
Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prendere visione dei detti documenti entro il termine suindicato.
Agli atti, di cui al primo comma, è unito un elenco dei posti effettivamente disponibili, con indicazione della sede e della qualità delle singole scuole vacanti.
Della graduatoria e dell'elenco dei posti il provveditore, per i concorsi da esso banditi, dà comunicazione a tutti i Comuni cui appartengono i concorrenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-291