Regolamento›Titolo IV›Capo I
Art. 288
In vigore dal 27 ago 1934
Compiuta la valutazione dei titoli, la Commissione procede alla compilazione della graduatoria, nella quale i concorrenti sono inscritti nell'ordine determinato dal numero dei punti complessivamente conseguiti nelle varie prove e nei titoli.
A parità di merito la precedenza è determinata dai seguenti elementi:
a) dalla valutazione dei titoli militari;
b) dalla votazione riportata nelle prove di esame;
c) dalla valutazione del servizio;
d) dal voto riportato nel titolo di abilitazione;
e) dalla maggiore età.
Note all'articolo
- Il Regio D.L. 12 luglio 1934, n. 1352, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 1935, n. 1554, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Nella formazione delle graduatorie dei concorsi magistrali la Commissione giudicatrice per stabilire, a parita' di merito, l'ordine di precedenza dei concorrenti, aggiungera' alla valutazione dei titoli militari, di cui alla lettera a) dell'articolo 288 del regolamento generale, approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297, quella della regolare iscrizione ai Fasci di combattimento senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, considerando tale requisito alla stessa stregua del servizio prestato come combattente".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-288