RegolamentoTitolo IVCapo I

Art. 285

In vigore dal 3 ago 1928
Agli effetti del concorso, il certificato di servizio è rilasciato dall'ispettore scolastico ai sensi dell' del testo unico secondo il modello allegato F e deve indicare la durata del servizio e la qualifica del maestro per ciascun anno. La qualifica corrisponde a quella risultante dai rapporti informativi compilati dalle autorità competenti. Essa è espressa, per ciascun anno, con le parole: non sufficiente, sufficiente, buono, valente. Con le stesse parole è qualificato il servizio prestato anteriormente alla entrata in vigore del presente regolamento, desumendosi la qualifica dai verbali di visita o da altri documenti aventi valere secondo le norme del tempo. Nella valutazione del servizio le due qualifiche di buono e di lodevole, contenute in certificati rilasciati a norma delle disposizioni precedentemente in vigore, s'intendono entrambe equivalenti alla qualifica di buono, e le qualifiche di lodevolissimo e ottimo a quella di valente. Per gli anni per i quali il maestro non risulti qualificato, l'ispettore determina la qualifica desumendola da quella dell'ultimo anno antecedente, nel quale sia stato qualificato o di quello susseguente alla interruzione, nel caso che la qualifica ottenuta in tale anno sia migliore.
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