Regolamento›Titolo IV›Capo I
Art. 280
In vigore dal 23 set 1933
La prova orale è sostenuta dai soli candidati, che abbiano conseguito almeno 30 cinquantesimi nella prova scritta.
Essa verte sulle seguenti materie: 1) italiano; 2) pedagogia; 3) storia e geografia; 4) cultura fascista; 5) educazione fisica. Il candidato deve inoltre dar prova di conoscere i principali testi scolastici di religione e di letteratura per l'infanzia e la giovinezza.
Il Ministero pubblica i programmi particolareggiati e le istruzioni per la prova orale. Ove lo ritenga necessario, nel mese di gennaio pubblica le modificazioni ai programmi stessi.
L'ordine con cui i concorrenti sono chiamati alla prova orale è stabilito dalla Commissione. Perde il diritto alla prova di esame il concorrente che non si trovi presente quando giunga il suo turno, senza gravi motivi riconosciuti dalla Commissione, la quale, in tal caso, gli fissa definitivamente altro giorno.
sono approvati i candidati che abbiano conseguito almeno 30 cinquantesimi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-280