RegolamentoTitolo IVCapo I

Art. 278

In vigore dal 3 ago 1928
La vigilanza durante la prova è affidata agli stessi membri della Commissione giudicatrice, cui a tale scopo possono essere aggregati altri membri scelti come all'ultimo comma del presente articolo nel caso che il numero dei concorrenti lo richieda, da compensarsi come i membri delle Commissioni di vigilanza. Qualora, ai sensi dell' del testo unico, l'esame scritto sia tenuto anche in altri capoluoghi di provincia compresi nella regione, la vigilanza, durante la prova, che ha luogo possibilmente nei locali di un Regio istituto di istruzione media, è affidata, in ogni sede diversa dal capoluogo della regione, ad una speciale Commissione, nominata dal provveditore e presieduta da un capo di istituto di istruzione media. La detta Commissione è costituita di tre membri per ogni cento candidati o anche di un minor numero di membri, secondo che consiglino le circostanze di fatto e di ambiente. Gli altri membri della Commissione sono scelti tra i professori di scuole medie, gl'ispettori scolastici e i direttori didattici governativi o comunali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-278

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