RegolamentoTitolo IVCapo I

Art. 273

In vigore dal 23 set 1933
Ciascun commissario dispone di 10 punti per la prova scritta, di 10 per la prova orale e di 15 per i titoli.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-273

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