Regolamento›Titolo IV›Capo I
Art. 275
In vigore dal 3 ago 1928
Nei concorsi banditi dai Comuni, la Commissione si raduna la mattina del giorno assegnato alla prova scritta per procedere alla scelta del tema. A tal fine ciascuno dei commissari propone due temi: il tema scelto è quello che abbia riportato la maggioranza dei voti.
La Commissione procede quindi, col riscontro delle fotografie, alla verifica della identità dei singoli concorrenti; dopo di che è dettato ai candidati il tema di esame.
Le prove scritte devono svolgersi, sempre che sia possibile, nei locali di un Regio istituto di istruzione media.
Il capo dell'istituto dà le opportune disposizioni perché le prove possano svolgersi con regolarità e incarica, occorrendo, uno o più professori dell'istituto per coadiuvare nella vigilanza delle prove i membri della Commissione giudicatrice.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-275