RegolamentoTitolo IVCapo I

Art. 274

In vigore dal 3 ago 1928
Nei concorsi regionali, dieci giorni prima di quello stabilito per la prova scritta, ciascuno dei commissari propone al provveditore due temi per la prova stessa. Il provveditore sceglie quello che deve formare argomento della prova e ne cura la tempestiva trasmissione in plico suggellato, con doppia busta, al presidente della Commissione giudicatrice ed, eventualmente, anche ai presidenti delle Commissioni di vigilanza, unitamente all'elenco ed alle fotografie dei candidati che debbono sostenere l'esame nella sede. La Commissione si raduna la mattina del giorno assegnato alla prova scritta e procede, col riscontro delle fotografie, alla verifica della identità dei singoli concorrenti. Quindi, il presidente, fatta constatare l'integrità della busta contenente il tema della prova e dei relativi suggelli, ne estrae il tema, che detta ai candidati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-274

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