Regolamento›Titolo IV›Capo I
Art. 271
In vigore dal 23 set 1933
La Commissione giudicatrice per i concorsi a posti d'insegnante banditi dal provveditore è composta:
1° di un professore universitario o di un capo d'istituto d'istruzione media che la presiede;
2° di un insegnante di lettere scelto fra gli insegnanti di ruolo di istituti d'istruzione media, regi o pareggiati, di secondo grado;
3° di un professore di pedagogia o filosofia degli istituti predetti;
4° 5° di un ispettore scolastico e di un direttore didattico.
La Commissione è nominata dal provveditore.
I membri della Commissione debbono essere scelti, sempre che sia possibile, fra persone residenti nella città sede del Provveditorato. Venendo a mancare alcuno dei membri della Commissione, il provveditore lo sostituisce con altre persone appartenenti a categorie corrispondenti, senza che occorra ripetere le operazioni del concorso fin allora espletate.
Per i concorsi a posti d'insegnante, banditi dai Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole, la Commissione è composta dei membri indicati ai numeri 2 a 5 del comma precedente e presieduta dal podestà o da chi ne fa le veci o da persona da lui delegata, scelta fra i professori universitari o i capi di istituti di istruzione media. La Commissione è nominata dal podestà.
Quando, avuto riguardo al numero dei candidati, la opportunità lo consigli, le Commissioni, per la revisione degli scritti e per l'espletamento delle prove orali, possono essere suddivise in due Sotto-commissioni. Peraltro, sulle operazioni del concorso le Commissioni giudicatrici deliberano a maggioranza di voti e con la presenza di tutti i membri.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 25 giugno 1931, n. 945 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Nei concorsi a posti di direttore didattico governativo e in quelli a posti di direttore centrale, didattico e sezionale nei Comuni che conservano l'amministrazione delle proprie scuole, come pure nei concorsi a posti di maestro elementare banditi dai Regi provveditori agli studi e dai Comuni predetti, la Commissione giudicatrice, costituita a norma degli articoli 52, 85 e 271 del regolamento generale approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e' assistita, nella prova orale, da un professore di educazione fisica nominato, secondo le norme contenute nei citati articoli, su designazione del presidente dell'Opera nazionale Balilla. Tale professore prende parte all'interrogazione dei concorrenti sul programma d'esame riguardante l'educazione fisica ed esprime il proprio parere sul loro grado di preparazione in questa materia".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-271