Regolamento›Titolo IV›Capo I
Art. 284
In vigore dal 3 ago 1928
Il tempo trascorso dal maestro titolare lontano dalla scuola è computabile come servizio scolastico soltanto nei seguenti casi:
1° se l'assenza è dovuta a servizio militare per richiamo alle armi, ad adempimento di doveri d'ufficio o a prestazione di pubblico servizio obbligatorio;
2° se l'assenza è giustificata da malattia e non è superiore ai due mesi;
3° se l'assenza è dovuta a motivi di famiglia e non è superiore ai quindici giorni;
4° se trattisi di maestro ammesso a frequentare gli Istituti di magistero e per il tempo in cui la frequenza è durata.
La qualifica, nei casi in cui l'assenza non ecceda l'anno, sarà quella dell'anno stesso se in questo il servizio fu qualificato; negli altri casi sarà quella media ottenuta nell'ultimo quinquennio anteriore al periodo di assenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-284