Art. 291
RegolamentoCapo II

Art. 291

29 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
Una copia della graduatoria e dei verbali è depositata per quindici giorni nell'Ufficio scolastico o nella segreteria del Comune, secondo i casi. Del deposito è dato avviso mediante affissione nell'albo. Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prendere visione dei detti documenti entro il termine suindicato. Agli atti, di cui al primo comma, è unito un elenco dei posti effettivamente disponibili, con indicazione della sede e della qualità delle singole scuole vacanti. Della graduatoria e dell'elenco dei posti il provveditore, per i concorsi da esso banditi, dà comunicazione a tutti i Comuni cui appartengono i concorrenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-291