Regolamento›Capo II
Art. 307
45 / 555In vigore dal 3 ago 1928
Compilata la graduatoria, il provveditore procede alla nomina nei posti vacanti e all'assegnazione delle sedi a norma degli del presente regolamento.
La stessa graduatoria serve anche per i posti che si rendano successivamente vacanti fino a compimento del biennio di efficacia della graduatoria generale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-307