Regolamento›Titolo III›Capo I
Art. 258
In vigore dal 3 ago 1928
Quando un ente costruisca un edificio scolastico, non per conto ma in sostituzione dell'obbligo del Comune e destini l'edificio stesso alle scuole del Comune, può ottenere le agevolazioni di legge, purchè si impegni a destinare in perpetuo l'edificio ad uso delle scuole del Comune e, qualora tale uso venga a cessare, al rimborso di tutte le somme comunque ottenute per effettuare i lavori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-258