RegolamentoTitolo IIICapo I

Art. 258

In vigore dal 3 ago 1928
Quando un ente costruisca un edificio scolastico, non per conto ma in sostituzione dell'obbligo del Comune e destini l'edificio stesso alle scuole del Comune, può ottenere le agevolazioni di legge, purchè si impegni a destinare in perpetuo l'edificio ad uso delle scuole del Comune e, qualora tale uso venga a cessare, al rimborso di tutte le somme comunque ottenute per effettuare i lavori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-258

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