RegolamentoTitolo IIICapo I

Art. 255

In vigore dal 3 ago 1928
Nel caso di esecuzione d'ufficio, di cui al precedente articolo, le somme mutuate sono dalla Cassa depositi e prestiti somministrate a rate, a seconda del bisogno, in base ad ordinativi del prefetto, o del provveditore alle opere pubbliche per i Comuni del mezzogiorno e delle isole, e su richiesta del Genio civile. I singoli mandati sono emessi a favore dell'ente mutuatario con l'obbligo di commutarne l'importo in quietanza di entrata di una contabilità speciale tenuta dalla sezione di Regia tesoreria provinciale ed intitolata «Contabilità speciale per la costruzione di edifici scolastici in Comune di..... ». L'ingegnere capo del Genio civile, a misura del bisogno e nei limiti delle somme concesse a mutuo, emette gli ordinativi per il pagamento delle spese occorrenti alla esecuzione dei lavori, intestandoli, a seconda dei casi, a favore dell'appaltatore, degli espropriati o di altri eventuali creditori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-255

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