Regolamento›Titolo III›Capo I
Art. 257
In vigore dal 3 ago 1928
Le eventuali eccedenze sui fondi versati nella contabilità speciale sono restituite alla Cassa depositi e prestiti a diminuzione delle annualità più remote del prestito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-257