Regolamento›Titolo III›Capo I
Art. 261
In vigore dal 3 ago 1928
I Comuni, che intendono provvedere direttamente al finanziamento ed alla costruzione di edifici scolastici, non avvalendosi delle agevolazioni previste dalla legge, debbono sottoporre all'approvazione del provveditore il progetto dell'edificio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-261