RegolamentoCapo II

Art. 262

In vigore dal 3 ago 1928
Il Ministero della pubblica istruzione ripartisce ogni anno fra gli Enti delegati le somme destinate all'edilizia scolastica rurale. Gli Enti, che intendono avvalersi del beneficio sia per adattare locali esistenti, sia per costruirne dei nuovi, debbono produrre domanda, allegando: a) una planimetria della località, dove s'intende costruire o adattare l'edificio, sulla quale deve esprimere il suo parere favorevole l'ufficiale sanitario del Comune nel cui territorio si procede alla costruzione o all'adattamento dell'edificio; b) i disegni di massima dell'edificio comprendente l'abitazione per l'insegnante col conto preventivo della spesa per l'edificio e l'annesso terreno, nonché la dichiarazione del modo come la spesa sarà sostenuta, avendo per limite massimo del sussidio da parte del Ministero L. 25 mila per ogni edificio. Nella compilazione del progetto si debbono avere presenti, per quanto è possibile, date le speciali costruzioni di cui sopra, le norme tecniche approvate con decreto ministeriale 4 maggio 1925. In ogni caso si debbono rispettare le seguenti condizioni: 1° l'aula scolastica non può essere inferiore a m² 40 di superficie; 2° non possono esservi meno di due finestre, sufficientemente ampie, in una sola parete; 3° alle latrine si deve accedere dal vestibolo; 4° dove manca una presa diretta d'acqua per i servizi igienici, devesi provvedere alla raccolta dell'acqua piovana con una cisterna.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-262

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