RegolamentoCapo II

Art. 263

In vigore dal 3 ago 1928
Il Ministero in base all'esame dei documenti di cui all'articolo precedente, approva il progetto ed autorizza l'esecuzione dell'opera. L'approvazione del Ministero equivale a dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell'espropriazione del suolo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-263

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