Regolamento›Titolo III›Capo I
Art. 254
In vigore dal 3 ago 1928
Nei casi di esecuzione di ufficio di cui all' del testo unico il provveditore diffida il Comune a provvedere, e qualora questo entro sei mesi non abbia scelto l'area e nominato l'ingegnere per la compilazione del progetto, ne dà avviso al Ministero, il quale disporrà perché l'Ufficio locale del Genio civile proceda alla compilazione del progetto. Compilato ed approvato il progetto, il Ministero prenderà gli opportuni accordi con la Cassa depositi e prestiti e promuoverà dall'autorità competente gli atti per le necessarie allocazioni dei fondi nel bilancio comunale.
Non appena la Cassa predetta abbia dato il suo assenso ed i fondi siano stati inscritti in bilancio, il predetto Ufficio del Genio civile provvederà alla esecuzione dei lavori.
Per la contrattazione del mutuo e la sua somministrazione le attribuzioni che dalla legge comunale e provinciale sono conferite al podestà saranno demandate al prefetto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-254