RegolamentoCapo II

Art. 112

In vigore dal 3 ago 1928
I genitori o gli esercenti la patria potestà, che a norma dell', ultimo comma, del testo unico intendono provvedere direttamente all'istruzione religiosa dei loro fanciulli, sono tenuti a farne dichiarazione scritta al direttore didattico, indicando in che modo vi provvederanno. Il direttore didattico autorizza l'alunno ad assentarsi durante il tempo riservato all'insegnamento religioso e tiene conto delle dichiarazioni ricevute per le annotazioni, che devono figurare nei certificati di studio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-112

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo