Regolamento›Capo II
Art. 110
In vigore dal 3 ago 1928
Ogni anno, prima dell'inizio delle lezioni, l'ispettore conferisce personalmente con l'autorità diocesana per la dichiarazione di idoneità dei maestri delle singole classi all'insegnamento della religione ed invia al provveditore l'elenco di essi, firmato anche dalla suddetta autorità.
Il provveditore, riconosciuta la idoneità dei maestri di cui all'elenco predetto, affida agli stessi tale insegnamento in una o più classi, ai sensi dei numeri 2 e 3 delle prescrizioni didattiche e norme varie per l'insegnamento della religione, contenute nei programmi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-110