Regolamento›Capo XIII
Art. 240
In vigore dal 3 ago 1928
L'autorizzazione è concessa per un anno. S'intende confermata di anno in anno sempre che permangano le condizioni nelle quali le scuole furono aperte.
A questo effetto chi ha ottenuto l'autorizzazione deve, al principio di ogni anno scolastico, comunicare all'ispettore gli eventuali cambiamenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-240