Regolamento›Capo XII
Art. 235
In vigore dal 3 ago 1928
Il provveditore ogni anno entro il mese di novembre invia al Ministero una relazione sul funzionamento delle scuole sussidiate, corredata dell'elenco di esse, indicante le località dove hanno funzionato, il numero degli alunni obbligati esistenti in dette località, le notizie relative a chi ha aperto le scuole e a chi vi ha insegnato, le risultanze degli esami e le spese sostenute per il pagamento di premi e per l'assistenza agli esami.
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