Regolamento›Capo XII
Art. 231
In vigore dal 3 ago 1928
Le prove di esame sono scritte ed orali.
La Commissione esaminatrice deve tener conto del carattere speciale della scuola sussidiata e dei mezzi didattici di cui il maestro si sia potuto avvalere e giudica gli alunni in base agli elementi essenziali dei programmi di studio per le scuole rurali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-231