RegolamentoCapo XII

Art. 227

In vigore dal 3 ago 1928
Il provveditore, accertata la moralità del richiedente e dell'insegnante e la capacità didattica di quest'ultimo, concede, pel tramite dell'ispettore, che ne dà avviso al direttore del circolo in cui trovasi la scuola, l'autorizzazione alla istituzione ed all'esercizio della scuola sussidiata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-227

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