RegolamentoCapo XI

Art. 222

In vigore dal 3 ago 1928
Il comando di maestri elementari per la direzione delle scuole diurne e di quelle per adulti, previsto dall', ultimo comma, del testo unico, è disposto dal provveditore o dall'Amministrazione comunale, su richiesta dell'Ente. Esso dura un anno, salvo conferme. Detto comando può essere negato dalle suddette autorità nel caso che esse ritengano non opportuno allontanare dalla sede l'insegnante per particolari ragioni didattiche e nel caso in cui i suoi precedenti disciplinari siano tali da renderlo incompatibile col servizio che dovrebbe adempiere. Il servizio prestato dai detti insegnanti viene qualificato dall'ispettore scolastico, in seguito a relazione firmata dal presidente dell'Ente, presso cui hanno prestato servizio, ed a propri accertamenti, ed è considerato come un servizio scolastico a tutti gli effetti di legge, compreso eventualmente quello del periodo di prova.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-222

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo