RegolamentoCapo XII

Art. 224

In vigore dal 3 ago 1928
Nei luoghi ove esistono fanciulli soggetti all'obbligo scolastico in numero inferiore a 15, che per qualsiasi impedimento non usufruiscano delle scuole viciniori classificate o non classificate, possono aprirsi ai sensi dell' del testo unico una o più scuole sussidiate.
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