Regolamento›Capo XII
Art. 224
405 / 555In vigore dal 3 ago 1928
Nei luoghi ove esistono fanciulli soggetti all'obbligo scolastico in numero inferiore a 15, che per qualsiasi impedimento non usufruiscano delle scuole viciniori classificate o non classificate, possono aprirsi ai sensi dell' del testo unico una o più scuole sussidiate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-224