Regolamento›Capo XII
Art. 229
In vigore dal 3 ago 1928
Gli esami possono aver luogo in tre distinti periodi dell'anno: nel marzo, nel luglio e nell'ottobre.
Il direttore didattico, al quale chi ha aperto la scuola deve indirizzare, almeno un mese avanti, la domanda per la sessione di esami, con un elenco contenente nome, cognome, paternità, luogo e data di nascita degli alunni da esaminare e l'esame che questi debbono subire, indica la scuola sede di esame, il giorno e l'ora delle prove, prescegliendo di regola un giorno di vacanza.
Gli alunni della stessa classe di varie scuole sussidiate, presentati alla medesima scuola pubblica per subire le prove di esame, vengono esaminati insieme nella stessa sessione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-229