Regolamento›Capo XI
Art. 221
In vigore dal 3 ago 1928
Il comando di funzionari per l'organizzazione e la direzione delle istituzioni scolastiche previsto dall', comma 3°, del testo unico è disposto dal Ministero su richiesta dell'Ente delegato.
Le note di qualifica per i detti funzionari sono redatte dal presidente dell'Ente delegato e vistate dall'ispettore centrale incaricato della vigilanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-221