Regolamento›Capo XIII
Art. 237
In vigore dal 3 ago 1928
Le scuole elementari aperte da privati e destinate a fanciulli in età dell'obbligo scolastico sono regolate dalle medesime norme riguardanti le pubbliche scuole, per quanto concerne i titoli degli insegnanti e la lingua di insegnamento.
I titoli stessi devono essere posseduti da coloro ai quali è intestata la concessione di autorizzazione all'apertura della scuola.
I programmi e gli orari devono essere in massima conformi a quelli vigenti per le scuole pubbliche.
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