Art. 237
RegolamentoCapo XIII

Art. 237

418 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
Le scuole elementari aperte da privati e destinate a fanciulli in età dell'obbligo scolastico sono regolate dalle medesime norme riguardanti le pubbliche scuole, per quanto concerne i titoli degli insegnanti e la lingua di insegnamento. I titoli stessi devono essere posseduti da coloro ai quali è intestata la concessione di autorizzazione all'apertura della scuola. I programmi e gli orari devono essere in massima conformi a quelli vigenti per le scuole pubbliche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-237