Regolamento›Capo XIII
Art. 238
In vigore dal 3 ago 1928
Coloro che intendono aprire scuole private devono farne domanda all'ispettore, corredandola dei seguenti atti:
a) documenti comprovanti la cittadinanza, la capacità e la moralità del richiedente e degli insegnanti;
b) pianta del locale destinato alla scuola;
c) attestazione rilasciata dall'ufficiale sanitario sulla convenienza e salubrità del locale;
d) elenco dei libri di testo, scelti fra quelli approvati dal Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-238