Regolamento›Capo XIII
Art. 241
In vigore dal 3 ago 1928
Delle scuole private aperte senza autorizzazione il provveditore ordina la chiusura, denunziando in caso di inadempienza i responsabili all'autorità giudiziaria.
Di quelle regolarmente autorizzate, che non si trovino più nelle condizioni prescritte, il provveditore ordina la chiusura, previa diffida rimasta inefficace. In caso di inadempienza all'ordine di chiusura, si applica il disposto del comma precedente.
Può anche la chiusura di una scuola privata essere direttamente ordinata dal Ministero per gravi motivi concernenti la sanità, la moralità, le istituzioni fondamentali dello Stato e l'ordine pubblico.
Storico versioni
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