Regolamento›Titolo III›Capo I
Art. 244
In vigore dal 3 ago 1928
I Comuni e gli Enti morali, che intendano usufruire dei benefici concessi dallo Stato a norma dell', comma 2°, del testo unico per la costruzione od acquisto, per l'adattamento ed il restauro di edifici per scuole elementari e per asili infantili, provvedono alla compilazione dei relativi progetti di arte, che dovranno essere firmati da un ingegnere o da un architetto.
Il progetto deve comprendere:
1° la relazione;
2° i disegni;
3° la stima dei lavori;
4° le condizioni di esecuzione.
I disegni consistono nelle piante, sezioni, prospetti e particolari, che rappresentino l'edificio in ogni sua parte. Una pianta della località scelta per la costruzione del nuovo edificio o di quella dove è situato il fabbricato da restaurare o da adattare, ne indica la posizione, l'orientamento e le strade e proprietà confinanti. Per le strade e proprietà confinanti si alligano profili, dai quali deve risultare la larghezza delle strade e l'altezza dei fabbricati prospicienti l'edificio scolastico e la loro distanza da esso. Una topografia deve indicare la zona dell'abitato, cui serve l'edificio scolastico.
I progetti devono essere compilati in conformità delle norme tecniche stabilite dal Ministero della pubblica istruzione e previa intesa con le autorità scolastiche e sanitarie sulle direttive igieniche da seguire.
Gli enti interessati possono ottenere gratuitamente dal Ministero, per ogni caso particolare, i disegni di massima di progetti di edifici, che soddisfino ai bisogni scolastici ai quali si vuol provvedere.
La richiesta di detti disegni deve essere accompagnata dalla statistica dell'ultimo quinquennio degli alunni obbligati, vistata dall'ispettore scolastico, dalla pianta quotata della località e da una breve relazione, nella quale siano date tutte quelle notizie, che si ritengano opportune per la compilazione dei disegni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-244