Regolamento›Titolo III›Capo I
Art. 248
In vigore dal 3 ago 1928
Le deliberazioni dei Comuni, relative alla contrattazione dei mutui, devono essere prese nei modi e nelle forme prescritte dalle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e nelle leggi successive, tenendo presente che l'ente mutuatario, prima di deliberare il mutuo, dovrà ottenere l'impegno di massima dell'Amministrazione mutuante, con l'indicazione se tale impegno si tradurrà, in un'operazione con la Cassa depositi e prestiti propriamente detta, oppure con gli Istituti di previdenza amministrati dalla stessa, ai sensi dei Regi decreti-legge 13 giugno 1926, n. 1064, e 15 luglio 1926, n. 1282.
Gli enti mutuatari devono, nelle accennate deliberazioni, assumere l'obbligo di destinare gli edifici, per i quali si richiede il mutuo, in perpetuo ad esclusivo uso scolastico e di cedere gli alloggi agli insegnanti, quando sia provveduto alla costruzione degli alloggi stessi.
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