Art. 240
RegolamentoCapo XIII

Art. 240

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In vigore dal 3 ago 1928
L'autorizzazione è concessa per un anno. S'intende confermata di anno in anno sempre che permangano le condizioni nelle quali le scuole furono aperte. A questo effetto chi ha ottenuto l'autorizzazione deve, al principio di ogni anno scolastico, comunicare all'ispettore gli eventuali cambiamenti.
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