Regolamento›Capo III
Art. 215
In vigore dal 20 mag 1926
Le sale destinate nei singoli reparti alla degenza degli infermi devono essere preferibilmente divise in compartimenti.
Tale divisione dev'essere sempre attuata per gl'infermi gravi o affetti da malattie contagiose, mentre il ricovero in sale comuni è consentito soltanto per gl'infermi non gravi e non contagiosi.
Ogni sala comune non deve contenere più di sei letti. Ogni letto deve disporre almeno di trentacinque metri cubi d'aria e tra un letto e l'altro della stessa fila dev'esservi un intervallo di almeno un metro.
I cessi debbono essere separati dalle sale di degenza per mezzo di corridoi bene aereati.
Le sale comuni devono inoltre essere provviste di prese d'acqua per il lavaggio dei pavimenti e di un impianto per distribuzione di acqua calda e fredda.
Storico versioni
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