RegolamentoCapo III

Art. 214

In vigore dal 20 mag 1926
0gni ospedale infantile deve comprendere, oltre alle sale per l'esame e la selezione dei nuovi ammessi, ordinate in modo da evitare ogni possibilità di contagio tra i fanciulli presentati per l'ospedalizzazione, distinti, e completi reparti di medicina e chirurgia, speciali reparti di contumacia e isolamento per i fanciullì sospetti o infermi di malattie contagiose, e possibilmente reparti specializzati di oftalmoiatria, otorinolaringoiatria e odontoiatria, organizzati non solo per la cura degli infermi ricoverati nell'istituto, ma anche per consultazioni esterne. Deve inoltre disporre di apposite sezioni di elettrodiagnostica, elettroterapia, radiologia, fotografia, idroterapia, elioterapia, aereoterapia, ginnastica ortopedica e medica e meccanoterapia e di laboratori per ricerche cliniche e microscopiche. In mancanza di reparti specializzati, l'ospedale deve valersi regolarmente dell'opera di consulenti specialisti, che dispongano dei locali e mezzi tecnici necessari. I reparti di contumacia e isolamento devono essere lontani dagli altri reparti ospedalieri, provvisti di un giardino speciale per i fanciulli convalescenti di malattie contagiose e divisi possibilmente in padiglioni distinti per le varie malattie e separati l'uno dall'altro da uno spazio di almeno dieci metri. Dove non sia possibile la costruzione a padiglioni, gl'infermi del reparto d'isolamento debbono essere ricoverati in sale divise in compartimenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-214

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