RegolamentoCapo III

Art. 209

In vigore dal 20 mag 1926
Debbono essere preferibilmente inviati alle colonie temporanee estive i fanciulli deboli, gracili e male sviluppati; quelli che presentino un'eredità luetica, tubercolare o alcoolica, immuni da lesioni in atto; gli anemici e i convalescenti di malattie acute. Debbono essere esclusi da tali colonie ed avviati invece alle colonie marine permanenti o agli ospizi marini e montani i pretubercolari e gli affetti da adenopatie tracheobronchiali o ilari. Debbono essere inoltre esclusi dalle colonie ed avviati in idonei istituti i fanciulli affetti da malattie contagiose o da deformità scheletriche, o da forme di debolezza psichica grave o neuropsicosi, e tutti coloro che non possano essere sottoposti ad una disciplina di gruppo, come i violenti e gl'irascibili. A parità di condizioni economiche, debbono essere preferiti, per l'ammissione alle colonie, i fanciulli più deboli fisicamente e quelli che seguano con maggior difficoltà l'insegnamento. Il buon profitto scolastico non costituisce, da solo, titolo di preferenza. I fanciulli debbono essere raggruppati secondo l'età, il sesso e il periodo di permanenza in colonia. Nella formazione dei turni occorre tener conto dello stato organico dei singoli fanciulli, delle condizioni climatiche e del periodo di permanenza. Ogni fanciullo dev'essere trattenuto normalmente in colonia per un periodo non inferiore a giorni quaranta. Il soggiorno può essere prolungato, nei congrui casi, secondo il giudizio del medico. Nelle colonie elioterapiche la permanenza dei fanciulli può limitarsi alle sole ore diurne.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-209

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