RegolamentoCapo III

Art. 213

In vigore dal 20 mag 1926
Gli ospedali, convalescenziari e sanatori infantili debbono aver sede in zone salubri, possibilmente lontane dai centri urbani, ma facilmente accessibili, e in locali costruiti secondo i dettami della edilizia sanitaria, bene aereati e ventilati; provvisti di un sistema di riscaldamento igienico, circondati da terreni erbosi o da giardini, e preferibilmente divisi in padiglioni, collegati l'uno all'altro da gallerie sotterranee che rendano facili e pronte le comunicazioni tra i padiglioni medesimi e i locali riservati ai servizi generali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-213

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