RegolamentoCapo III

Art. 210

In vigore dal 20 mag 1926
Il regime di vita in ogni colonia dev'essere, nelle sue linee essenziali, il seguente: vita continua all'aperto, dall'alba al tramonto, quando il tempo lo consenta; riposo notturno non inferiore a undici o dodici ore, completato da almeno due ore di riposo dopo il pasto meridiano; alimentazione semplice, varia, abbondante; idroterapia; elioesposizione, dopo il bagno, nelle colonie marine; ginnastica respiratoria, giuochi liberi e giuochi a comando; canto corale all'aperto. Nelle colonie elioterapiche il trattamento profilattico dev'essere basato essenzialmente sull'elioterapia, praticata con la continua assistenza delle infermiere, che devono seguire le indicazioni del medico per ogni singolo caso ed informare immediatamente il medico medesimo delle anomalie riscontrate durante la cura.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-210

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