Regolamento›Capo III
Art. 216
In vigore dal 20 mag 1926
La promiscuità dei sessi nelle sale comuni è consentita solo per i bambini minori di tre anni.
In qualsiasi età dev'essere attuata una rigorosa separazione dei convalescenti dai cronici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-216