RegolamentoCapo III

Art. 216

In vigore dal 20 mag 1926
La promiscuità dei sessi nelle sale comuni è consentita solo per i bambini minori di tre anni. In qualsiasi età dev'essere attuata una rigorosa separazione dei convalescenti dai cronici.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-216

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