Regolamento›Capo III
Art. 220
In vigore dal 20 mag 1926
Ogni sanatorio tubercolare infantile deve disporre di sale per la degenza degl'infermi costretti permanentemente a letto, di dormitori per gl'infermi capaci di lasciare il letto per una parte del giorno e per i convalescenti, d'un terreno alberato e di una scuola all'aperto.
Le sale per gl'infermi costretti permanentemente a letto debbono direttamente comunicare con terrazze o verande, ove i letti possano essere esposti all'aria libera quando il tempo lo permetta. I dormitori per gl'infermi capaci di lasciare il letto debbono parimenti comunicare con terrazze o verande dove gl'infermi medesimi possano consumare i loro pasti e fare la siesta su sedie a sdraio, protette, durante l'estate, da apposite tende.
I convalescenti debbono rimanere nei dormitori nelle sole ore notturne, mentre durante il giorno debbono frequentare la scuola all'aperto, annessa al sanatorio, o una scuola professionale, dove possano apprendere un'arte o una professione compatibile col loro stato di salute.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-220