Regolamento›Capo IV
Art. 223
In vigore dal 20 mag 1926
Le colonie agricole debbono essere possibilmente ordinate secondo il sistema della distribuzione degli assistiti in piccoli gruppi, organizzati sul tipo della famiglia, affidati a coppie di piccoli coltivatori preferibilmente senza figli propri, e sottoposti alla continua vigilanza di un medico e delle visitatrici.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-04-15;718#art-r-223